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MILANO - La disciplina degli obblighi informativi è costituita da un insieme articolato di disposizioni, ispirate all’obiettivo di assicurare, nel rapporto tra distributori e contraenti, la massima trasparenza.
L'Ivass, dopo aver effettuato alcune verifiche “sul campo” che hanno dimostrato i limiti di alcune regole vigenti, ha sostituito i Regolamenti 40 e 41 del 2018 con il Provvedimento n. 147, pubblicato lo scorso 20 giugno e che ha l'obiettivo di snellire e soprattutto razionalizzare gli obblighi di informativa precontrattuale che gravano sulle compagnie e sugli intermediari.
Tra le novità rilevanti c'è l'abrogazione degli allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter previsti dal Regolamento 40, che verranno sostituiti da un più sintetico Modulo unico precontrattuale (Mup), differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) a seconda che si tratti appunto di prodotti tout court assicurativi (Allegato 3) o prodotti d'investimento assicurativi (Allegato 4). L'abrogazione si riferisce anche agli obblighi riguardanti la loro pubblicazione sui siti internet ed affissione nei locali degli intermediari.
Altra novità, invece, riguarda l'intervento correttivo sul cosiddetto Dip aggiuntivo previsto dal regolamento 41, che dovrà essere redatto in maniera semplificata e ridotto ad un massimo di tre pagine, estendibili eccezionalmente fino a quattro. L'informativa contenuta nel Dip dovrà precisare il target di clientela ed il trattamento fiscale nonché specificare maggiormente i costi, le esclusioni e limitazioni di copertura che dovranno «essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo». I rinvii alle condizioni di polizza saranno vietati con eccezione di quelli puntuali e necessari per la comprensione di alcune caratteristiche del prodotto. Tali novità dovranno andare a regime entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Provvedimento, cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove disposizioni sono state elaborate con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente che in concreto può realizzarsi solo in presenza di documenti chiari ed esaurienti, anche in raccordo con il principio enunciato nell’articolo 166 del Codice delle assicurazioni private (CAP).
Il principio, quindi, del “less is more” è alla base del Provvedimento Ivass n. 147 del 20 giugno. Una comunicazione chiara ed essenziale è certamente più utile di un’informativa ipertrofica e confusiva volta a sviluppare un acquisto consapevole nel consumatore e nel contempo agevolare anche gli intermediari nella fase precontrattuale.
Elena Belloni

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