MILANO - Il Sindacato nazionale agenti ha diffuso una comunicazione ufficiale ai propri iscritti con la quale si ricorda la pubblicazione da parte dell'Ivass di un nuovo Provvedimento (n.ro 144/2024) contenente modifiche ed integrazioni ad un Regolamento del 2019 in materia di prevenzione dei rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il Provvedimento si rivolge anche agli intermediari assicurativi, oltre che alle compagnie. Nello specifico lo Sna ricorda alcuni punti:
1) introduzione del concetto di 'Organo con funzione di gestione', le cui mansioni possono essere ricoperte, nell’ambito degli intermediari assicurativi, dal collegio di amministratori o dall’amministratore unico o, in caso di ditta individuale, dal titolare dell’impresa, come previsto, ugualmente, per l’organo amministrativo (art. 1 Provv. 144/2024);
2) istituzione, ai sensi dell’art. 11 bis, della figura di 'Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio', ricoperta da un componente dell’organo amministrativo, il quale assicura una piena cognizione dei rischi di riciclaggio da parte degli amministratori e la predisposizione di adeguate politiche di prevenzione. Gli intermediari assicurativi, strutturati in ditta individuale o in forma societaria, possono istituire tale figura di Consigliere in capo al titolare dell’Impresa o all’Amministratore unico o, in caso di pluralità di Amministratori, ad uno di questi (art. 6 Provv. 144/2024);
3) integrazione dei presidi posti in essere dall’impresa in materia di distribuzione assicurativa per mezzo degli intermediari, con previsione delle 'modalità per scambiare informazioni relative alle “stesse operazioni” e agli 'stessi clienti' riguardanti l’avvenuta segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, ndr) ovvero informazioni ulteriori richieste da quest’ultima, nonché le richieste dell’Autorità giudiziaria, degli organi delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all’esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo” (art. 15 Provv. 144/2024). Tale disposizione è estesa anche alla distribuzione per mezzo di rapporti di collaborazione tra intermediari.
La funzione antiriciclaggio, invece, dovrà essere istituita, come sancito in Provv. 111/2021 IVASS, dagli intermediari assicurativi qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) numero di dipendenti e/o collaboratori iscritti in sez. E uguale o superiore a trenta;
b) volume di premi lordi superiore a quindici milioni di euro.
Il Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio dovrà essere nominato in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2026.
Luigi Giorgetti
LINK al Provvedimento Ivass n.ro 144/2024