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ROMA - E’ notorio come la prassi commerciale delle banche sia quella di spingere chi necessiti di un finanziamento a sottoscrivere contratti di assicurazione, non sempre chiarendo se la polizza sia o meno condizione negoziale per l’erogazione del mutuo, laddove, peraltro, la formale facoltatività si può tramutare in sostanziale obbligatorietà, quando si lasci per esempio intendere che la stipula accelererà la pratica (specie con la compagnia partner dell'istituto di credito), o ne determinerà il buon esito o, in generale, di fronte a condotte non trasparenti sul punto volte ad un condizionamento del mutuatario.
Ciò crea una evidente ipotesi di concorrenza sleale, solo parzialmente risolta dal Legislatore, prevedendo la normativa di settore, nel caso di polizze obbligatorie o connesse o accessorie a finanziamenti, specifici doveri per le banche, quali quelli di informativa dei costi di provvigione, di accettazione di altre polizze alternative reperite dal cliente sul mercato, nonché di recesso. Sul punto è però intervenuta la Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 2989/2022 ha statuito il principio di diritto in base al quale per contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un mutuo, devono intendersi anche quelli la cui sottoscrizione sia stata pretesa, imposta o capziosamente indotta, a prescindere da clausole che ne subordino la validità o l’efficacia alla stipula.
Anche in ordine ai costi delle polizze è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, che con la Sentenza nr. 3460/2024 ha chiarito come, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, ove la sussistenza di tale collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità di stipula.
La Suprema Corte, quindi, oltre ad avere ritenuto che la contestualità costituisca un parametro presuntivo di collegamento tra i due contratti, ha indicato come ai fini della verifica del cd. tasso soglia devono considerarsi anche i premi assicurativi, poiché costituiscono una spesa facente parte del costo totale del credito, da computarsi non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell’erogazione del mutuo, ma in ragione dell’intera durata del rapporto.
La recenti decisioni della Corte di Cassazione si pongono pertanto di fondamentale importanza andando a coprire una lacuna normativa fornendo un supporto a tutela del consumatore e per eventuali conteziosi contro gli istituti bancari che pongano in essere condotte illegittime e di concorrenza sleale.
avv. Emanuela Suriano

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Inizia da oggi la collaborazione con Snachannel.it dell'avv. Emanuela Suriano, iscritta all’Albo degli Avvocati di Perugia e all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, nonché all’Ordine dei Giornalisti. E’ advisor in procedure di ristrutturazione dei debiti d'impresa, procedure concorsuali, transazioni fiscali e contributive. Si occupa di Diritto societario, Diritto bancario e Diritto tributario. E’ Commissario in procedure concorsuali, Delegato alle vendite del Tribunale e svolge funzioni di Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. E' relatrice in convegni e docente in corsi professionali di settore.

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