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MILANO - Arriva in Gazzetta Ufficiale una norma attesa da quasi due decenni.  Si tratta dell'obbligo di 
polizza decennale per gli immobili in costruzione, polizza che andrà sottoscritta sia dal costruttore sia dall’acquirente e presentata al notaio al momento del rogito. La copertura assicurativa garantirà chi compra l'abitazione: in caso di vizi nell'edificazione, si avrà diritto ad un indennizzo. La tipologia del contratto assicurativo non lascia margini di manovra al costruttore, il quale - qualora ometta di sottoscrivere l'assicurazione - non solo autorizzerà di fatto l'acquirente al recesso dal contratto, ma sarà obbligato a risarcire il compratore stesso attraverso escussione della fideiussione.
Il D
ecreto interministeriale (Dicastero dello Sviluppo economico e Dicastero dell'Economia) indica i criteri dello schema di polizza.  Il provvedimento si allaccia al Decreto del Ministero della Giustizia, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine agosto e riferito ai termini del rilascio della fideiussione da parte del costruttore di cui si faceva cenno precedentemente..
Vediamo i punti chiave del nuovo provvedimento.
Come detto, viene resa obbligatoria 
la stipula di una polizza da parte del costruttore dell'immobile; tale polizza andrà consegnata all'acquirente al momento del trasferimento della proprietà, pena la nullità del contratto. Si tratta in buona sostanza di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
In caso di inadempimento all'obbligo, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto avrà diritto di escutere la fideiussione.
Al momento del rogito il contraente presenterà copia della polizza e copia dell'attestazione di conformità, mentre il notaio dovrà indicare nell'atto gli estremi della polizza.
Luigi Giorgetti

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