MILANO - L'Ivass, convocato ieri davanti al TAR del Lazio a seguito del ricorso presentato dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ( SNA ) contro il Regolamento n. 51 sul Preventivatore Ivass-MI.SE. , ha presentato un “provvedimento di chiarimento applicativo dell'art. 11 comma 1 lettera B e lettera C del Regolamento n.51". Detto chiarimento applicativo, che dovrebbe trovarsi anche sul sito dell'IVASS, sembra alleggerire, almeno in parte, le incombenze degli Agenti. Si dice ad esempio che "laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di preventivazione on line PREVENTIVASS e si rivolga, poi, ad un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, detto intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente al PREVENTIVASS per reperire le offerte delle eventuali altre imprese".
Questo passaggio, che non è normativo in senso stretto, eliminerebbe i problemi connessi alla duplicazione di attività, lamentati dal Sindacato in uno dei motivi di ricorso.
Tra l'altro secondo l'IVASS "una volta che il consumatore abbia esibito all'intermediario il preventivo ottenuto dall'interrozione di Preventivass, è sufficiente che l'agente dia conto di tale circostanza senza riportare i numeri dei preventivi sufficienti." Così almeno si esprime al punto 1 il chiarimento applicativo dell'IVASS.
Afferma ancora, nel suddetto chiarimento, l'istituto che: "in parziale rettifica di quanto evidenziato ... si chiarisce che la dichiarazione relativa alle preventivazioni può essere fatta in qualsiasi modo, (anche con una mail e teoricamente anche verbalmente).. E ' dunque uno degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individua le modalità ritenute più idonee ad assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell'ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato Art. 132, comma 4 del CAP; la dichiarazione del cliente - come chiara raccolta dallo stesso art. 11. comma 1, lett. c) - va conservata nel solo caso di conclusione del contratto".
“Pur non eliminando del tutto le complessità inerenti all'applicazione del Regolamento 51, il chiarimento applicativo formulato da Ivass diretta quale e dichiarata conseguenza del ricorso presentato da SNA, segna comunque un punto a favore del Sindacato e di tutti gli Agenti giacché non vi è dubbio che senza le iniziative del Sindacato e in particolare senza il ricorso al Tar quel chiarimento non ci sarebbe stato”, ha commentato il presidente nazionale Claudio Demozzi .
Dal punto di vista procedurale, il TAR ieri non ha assunto provvedimenti in merito alla richiesta di sospensiva, fissando l'udienza di merito per la discussione e decisione al 10.1.2023.
La Redazione