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MILANO - La vicenda risale a una decina di anni fa quando, in Francia non lontano da Parigi, la locale Polizia effettuava un controllo di routine sui sistemi di un pullman tedesco in transito, chiedendo informazioni non solo sul giorno in questione ma sui 28 giorni precedenti. Dai dati del cronotachigrafo emergevano incongruenze tali da configurare - per la legge francese - una pesante sanzione amministrativa. In primo grado, il Tribunale di Versailles, effettivamente, comminava al titolare dell'impresa di trasporti una multa di 10.125 euro. E questo malgrado il fatto illecito non fosse stato commesso in territorio francese, ma tedesco.
Anche in sede di Appello veniva confermata la sanzione.
La Cassazione transalpina, investita della causa, sospendeva però il procedimento, sottoponendo la questione ai giudici della Corte di Giustizia europea. Dopo quasi 8 anni dall'inizio del procedimento, la Corte emetteva una sentenza interpretativa della vigente norma UE in materia e sanciva che l’art .19, par. 2, del Regolamento CE n. 561/2006 "non consente alle Autorità competenti di uno Stato membro di imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al Regolamento n. 3821/85, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione". In altre parole, per quanto concerne i rilievi alla tenuta del cronotachigrafo, nel caso di specie la sanzione comminata dalle locali Autorità in uno Stato estero è illegittima.
Luigi Giorgetti

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