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Avv. Gianluigi Malandrino

 

MILANO - La sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 che ha annullato alcune delle nuove disposizioni introdotte dal Provvedimento 97/2020 dell'Ivass, ha una portata storica, e testimonia come Sna sia il prezioso destinatario del dibattito del settore assicurativo, la connessione tra le istituzioni, la politica e i consumatori. Partendo da questo oggettivo status, Roberto Bianchi, Direttore di Snachannel e L'agente di Assicurazione, ha dato inizio (oggi 9 luglio, ndr) ai lavori della Conferenza web incentrata sulla decisiva delibera del Tribunale Amministrativo.
Oltre al Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi sono intervenuti Luigi Viganotti Presidente Acb, Associazione di rappresentanza dei broker, Antonino Galletti avvocato amministrativista, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Domenico Fumagalli consulente Sna, Dario Piana Presidente Comitato dei Presidenti di Gruppo Sna e Gianluigi Malandrino avvocato consulente Sna. E proprio all’avv. Malandrino, che ha curato il delicato ricorso al Tar Lazio insieme al collega Galletti, abbiamo posto alcune domande.
Cosa ha prodotto la sentenza del Tar Lazio n. 7549/2021?
Anzitutto le disposizioni annullate sono il comma 4 bis introdotto nell'art. 42 del Regolamento n.40/2018, che imponeva agli agenti di comunicare alle imprese mandanti i rapporti di collaborazione instaurati con altri intermediari. È stato poi abrogato l'art. 4 comma 18 del provvedimento Ivass 97 che stabiliva l'obbligo degli intermediari di pubblicare o affiggere nei propri uffici, oppure pubblicare sul sito internet, l'elenco della o delle imprese con le quali l'intermediario ha rapporti di affari anche sulla base di collaborazioni orizzontali. In ultimo è stato abrogato l'art.4 comma 20 del provvedimento 97, in virtù del quale i distributori assicurativi dovevano dare evidenza scritta in un'apposita dichiarazione della circostanza che il prodotto assicurativo risultava coerente con le richieste e le esigenze dei contraenti.
Si può quindi affermare che il Tar ha accolto tutte le ragioni del ricorso?
Certo, si deve differenziare anzitutto la tipologia dei provvedimenti impugnati: i primi due riguardano il delicato tema di come le collaborazioni orizzontali possano interagire con i mandati agenziali e, quindi, con la volontà delle imprese preponenti. Il terzo articolo impugnato riguarda invece l'eliminazione dell'ennesimo e totalmente inutile appesantimento burocratico che una dichiarazione di coerenza avrebbe rappresentato.
La collaborazione orizzontale è oggi il dispositivo che consente maggior tutela ai consumatori?
Certo è il mezzo con cui i clienti possono trovare presso la propria agenzia di fiducia una più ampia e specifica offerta di prodotti assicurativi: si tratta di un sistema distributivo che normalmente non sostituisce il rapporto agenziale tradizionale, ma si affianca ad esso per migliorare l'offerta nei confronti dell'utenza. È un sistema che la legge istitutiva sulle collaborazioni (il Dl. 179 del 2012, convertito nella Legge n.221/2012), ha voluto preservare nella sua autonomia, dall'intervento delle singole imprese preponenti: infatti, non vi è alcun passaggio nell'ambito dei predetti provvedimenti normativi, che contempli la necessità di informare o coinvolgere direttamente le imprese preponenti.
Quindi il legislatore di allora aveva ben presente l’utilità di queste collaborazioni? 
È evidente, e aveva l’innegabile visione dell'effetto depressivo che l'intervento delle singole compagnie avrebbe potuto avere su tale nuovo meccanismo del mercato distributivo. Infatti Ivass per otto anni, nonostante avesse già emanato il Regolamento 40 nel 2018, aveva mostrato di comprendere la funzionalità ed autonomia dei rapporti di collaborazione orizzontali, limitandosi, così come previsto dalla legge istitutiva, a prevedere la necessità di adeguata informazione nei confronti dei clienti.
Perché allora l’inversione di marcia?
E' apparsa del tutto incomprensibile ed inadeguato l'intervento tentato da Ivass con il Provvedimento 97, anche perché nella pubblica consultazione di tale provvedimento non si era neppure prospettata l'esigenza di una comunicazione preventiva da parte degli agenti alle imprese mandanti circa le collaborazioni instaurate. Per quanto attiene poi all'obbligo di affissione e pubblicazione delle dette collaborazioni, Ivass in pubblica consultazione aveva ritenuto di accogliere i contrari rilievi formulati da Sna; ciononostante in sede di redazione definitiva del Provvedimento 97, anche tale favorevole decisione assunta in pubblica consultazione è stata poi dimenticata dall'Istituto di vigilanza.
Il Tar ha compreso i profili di legittimità della collaborazione orizzontale?
Certo, mostrando di avere ben compreso i predetti profili di legittimità, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato le disposizioni del Regolamento 97 relative alle collaborazioni, così come ha annullato l'obbligo di una ulteriore modulistica relativa alla dichiarazione di coerenza, apparsa oggettivamente inutile, giacché il testo dell'art. 56 del Regolamento 40 non consente in ogni caso la vendita di prodotti assicurativi non coerenti con le esigenze dei clienti.
Da quando la sentenza del Tar sarà esecutiva?
La sentenza del Tar del Lazio è immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione e, pertanto, le suddette disposizioni del Provvedimento 97 del 2020 risultano annullate già dal 23.6.2021, anche se Ivass potrebbe ancora appellare la sentenza innanzi al Consiglio di Stato; l'appello, tuttavia, non avrebbe di per sé efficacia sospensiva rispetto alla pronuncia di annullamento del Tar.
Possiamo quindi confermare agli agenti che non sono più obbligati a segnalare alle imprese gli accordi di collaborazione orizzontali instaurati, così come non devono più affiggere nei locali agenziali e pubblicare nei loro siti internet le imprese con cui collaborano, ma sempre grazie al ricorso è infine scongiurata la predisposizione di un ulteriore modello precontrattuale nel quale si doveva affermare e dichiarare la coerenza della polizza rispetto alle esigenze e richieste dell'assicurato.
"Dobbiamo augurarci a questo punto, che si tratti di un primo e decisivo passo avanti verso una significativa semplificazione dei gravosi oneri burocratici che incombono sugli intermediari assicurativi”, conclude l’avv. Malandrino.
E' evidente che, grazie anche al suo prezioso ed efficace contributo, la nostra categoria ha impresso un nuovo corso nel sistema assicurativo, una maggiore visibilità all’agente e l’affermazione del suo innegabilmente ruolo centrale nella tutela del consumatore.
Alessandro Ceccarelli

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