Domenica, 25, Ott, 8:44 PM

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ROMA - E' arrivata la sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in ordine alla vicenda che vedeva contrapposti Anapa e Vincenzo Cirasola a Snachannel. Come si ricorderà, i primi avevano viste respinte dal Tribunale di primo grado le istanze volte ad accertare la natura diffamatoria di alcuni articoli del nostro giornale. Di conseguenza, erano state rigettate anche le richieste di risarcimento danni, di provvedimenti inibitori e ripristinatori.
Il Tribunale di prime cure nel 2022, dopo aver analiticamente esaminato le espressioni e le comunicazioni contestate, aveva ritenuto infatti che le stesse rientrassero nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, giudicando soddisfatti i requisiti della verità dei fatti posti a base della critica e della continenza espositiva, pur a fronte di toni aspri e polemici, tipici della dialettica tra organizzazioni sindacali concorrenti. Da qui il rigetto della domanda e la condanna degli attori (Anapa e Cirasola, in solido) al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli appellati (Snachannel, SnaS Srl e Sna) pari a 4.500 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali.
Inoltre, i giudici di secondo grado hanno dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannando gli appellanti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Si tratta - per i non addetti ai lavori - di una misura a carattere sanzionatorio introdotta dal Legislatore per scoraggiare i contenziosi temerari e l'abuso del processo.
Ogni commento appare superfluo.
Luigi Giorgetti

 

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